Delibere da impugnare: nulle o annullabili
La delibera è un provvedimento deciso e votato in assemblea
La delibera è sempre scritta.
Una delibera assembleare, per ritenersi tale, deve necessariamente avere delle caratteristiche:
La delibera produce effetti immediati dal momento della sua approvazione. L’assemblea può stabilire anche una validità per la delibera, per esempio un anno. La decisione è immediatamente esecutiva:
Ci sono due casi principali in cui la decisione può essere invalidata:
Passiamo a spiegare nel dettaglio le differenze individuate dalla giurisprudenza tra i due casi
È una delibera che ha vizi di forma ma è sostanzialmente legittima. È regolata dall’articolo 1137 del codice civile, il quale prevede che la delibera sia annullabile quando non sono rispettate le formalità richieste per il regolare svolgimento dell’assemblea.
Sono da considerarsi annullabili le delibere nel caso in cui:
L’applicazione della delibera non è sospesa automaticamente quando uno o più condòmini hanno presentato ricorso per l’annullamento. Solo il giudice può stabilire la sospensione dell’esecuzione della delibera dopo che è stata presentata impugnazione e se lo ritiene necessario.
I casi in cui la delibera può essere dichiarata nulla, non sono espressamente regolati dal codice civile, ma la giurisprudenza di Cassazione ha comunque individuato alcune ipotesi:
La delibera annullabile secondo l’art. 1137 del codice civile può essere impugnata da:
Quando un condomino incarica un delegato infatti viene considerato presente a tutti gli effetti, pertanto se il delegato ha espresso voto favorevole alla delibera, il condomino rappresentato per delega verrà considerato automaticamente favorevole decadendo dalla possibilità d’impugnazione.
La delibera nulla può essere impugnata da qualsiasi condomino abbia interesse.
Il termine previsto dall’art. 1137 c.c. per presentare ricorso è di 30 giorni. Essi decorrono dal giorno dell’assemblea, per i condomini presenti in assemblea di persona o per delega. Nel caso, invece, in cui il condomino non fosse presente in assemblea il termine di 30 giorni viene contato a partire da quando questi riceve il verbale redatto in sede assembleare, o comunque riceve comunicazione della decisione approvata in assemblea. Da qui l’obbligo per l’amministratore, di notificare il verbale agli assenti
Quando la decisione presenta uno dei vizi che causano la nullità non è previsto un termine per presentare ricorso. Gli interessati possono ricorrere al giudice anche quando sono già trascorsi i trenta giorni previsti per la delibera annullabile
I passaggi da seguire quando si rileva un eventuale vizio della delibera sono i seguenti:
Se anche il secondo passaggio dinanzi all’Ente di Mediazione non ha successo, in quel caso si può presentare ricorso al giudice di pace per contenziosi fino a 5.000 euro oppure al giudice ordinario per contenziosi di entità superiore a questa soglia.
La nostra offerta di amministrazione.
Proponiamo una gestione condominiale qualificata, seria, efficace e trasparente, orientata all'efficienza ed alla valorizzazione dell'immobile. Contattaci per maggiori informazioni o richiedi direttamente un preventivo
di Silvia Candela e Serguei Mazzini Zaiontchkovski. Indicizzazione Andrea Denza - 28/05/2019